Prove di ripartenza dopo il lockdown per l’emergenza da di Covid-19. La prima riapertura dell’annunciata Fase 2 riguarderà, dal prossimo 4 maggio, il settore della manifattura, delle costruzioni e il commercio all’ingrosso funzionale a tali attività.

Riapriranno inoltre l’industria estrattiva, del vetro, dell’auto, il tessile e la moda.

Riccardo Pallotta – Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

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Per tutte, oltre a raccomandare il massimo utilizzo del lavoro agile, la parola d’ordine sarà il rispetto del distanziamento sociale e l’adozione di misure atte a assicurare adeguati livelli di protezione per i lavoratori, secondo le indicazioni dei protocolli siglati con le parti sociali.

Quali misure di prevenzione si dovranno adottare nei cantieri?

Ai nastri di partenza l’annunciata Fase 2. Dal prossimo 4 maggio una parte delle attività produttive industriali e commerciali potrà riaprire i battenti, ma osservando rigide regole di sicurezza e di distanziamento sociale.

A stabilirlo un nuovo DPCM, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la cui emanazione è stata annunciata dal Premier Conte nel corso della conferenza stampa di ieri 26 aprile 2020.

La ripartenza riguarderà, in particolare, il settore della manifattura, delle costruzioni e il commercio all’ingrosso funzionale a tali filiere di attività. Riapriranno inoltre l’industriaestrattiva, del vetro, dell’auto, il tessile e la moda.

Proseguirà l’attività dei servizi professionali nel rispetto delle regole già fissate che prevedono che:

  • a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

E’ consentito inoltre, alle imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, di svolgere le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Resta confermata la possibilità, per tutti i datori di lavoro privati (anche per le attività produttive sospese), di svolgere l’attività in modalità di lavoro agile (articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81), applicabile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali e assolvendo in via telematica agli obblighi di informativa(art. 22 della legge n. 81/2017) anche con ricorso alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.

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