In Italia sta avvenendo un cambiamento della normativa anti incendio, dopo i fatti di Milano, per quanto riguarda i cappotti, con regole simili a quelle già in vigore in Germania.
La regola tecnica verticale è quella normativa antincendio valida per una singola attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. Si tratta quindi di decreti ministeriali (e laddove presenti le relative Circolari di chiarimento) emanati ad hoc per la singola fattispecie di destinazione d’uso.
Attualmente in Italia oggi è in vigore il DM Interni del 25 gennaio 2019 che rimanda alla Guida Tecnica riguardante i “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili”, ma la sua applicazione è volontaria e a discrezione del progettista.
Il D.M. 30/03/2022 approva e rende cogente la Regola Tecnica Verticale (RTV) Chiusure d’ambito degli edifici civili (Capitolo V.13), che entrerà in vigore a partire dal 07/07/2022.
La nuova Regola Tecnica Verticale (RTV) Chiusure d’ambito degli edifici civili
Per la prima volta in Italia vengono introdotti precisi e obbligatori requisiti minimi di comportamento al fuoco per le facciate e le coperture degli edifici civili (strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, residenziali) siano essi di nuova costruzione o esistenti, sottoposti al Codice di prevenzione incendi.
La RTV “Chiusure d’ambito” pubblicata lo scorso 8 aprile, invece, per la prima volta in Italia, introduce precisi e cogenti requisiti minimi di comportamento al fuoco per le facciate e le coperture degli edifici civili (strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, residenziali), siano essi di nuova costruzione o esistenti, che entrano in vigore il 7 luglio 2022.
La RTV Chiusure d’ambito degli edifici civili introduce requisiti minimi, che si differenziano a seconda della dell’altezza degli edifici (SA = h ≤ 12 m, SB = 12 m < h ≤ 24 m, SC = h > 24 m) e destinazione d’uso-affollamento (in particolare per edifici con Rvita pari a D1, D2, erogazione cure mediche).
Requisiti minimi di reazione al fuoco dei materiali isolanti in facciata
A seconda delle caratteristiche dell’edificio e delle tecnologie di coibentazione utilizzate, non sarà più possibile utilizzare alcune tipologie di materiali isolanti. Cambiano anche i requisiti minimi di resistenza al fuoco della chiusura d’ambito, con l’introduzione della realizzazione di fasce di separazione (in facciata e copertura) in corrispondenza delle proiezioni della compartimentazione interna, sia orizzontale (solai) sia verticale (pareti), e della protezione di porzioni di chiusura d’ambito interessate da presenza di materiali combustibili e da impianti energetici.
Fasce di separazione che in facciata devono essere realizzate con materiali con migliore comportamento al fuoco, reazione al fuoco A1 o A2-s1,d0.
Si parla di CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO del SISTEMA (non del solo pannello):
- Sotto l’altezza antincendio dei 12 metri non è richiesta alcuna prestazione
- Tra i 12 e i 24 metri è richiesta una classe di reazione al fuoco almeno in B-s2,d0
- Sopra i 24 metri è richiesta la B-s1,d0.
- La separazione da combustibili o da impianti termici è richiesta la A2-s1,d0
- Le Fasce di separazione (non vengono più chiamate fasce taglia fuoco) in A2-s1,d0 ogni volta che c’è compartimentazione interna
- La differenza fra la fascia di separazione e la fascia taglia fuoco credo sia l’altezza. Per la fascia di separazione richiedono un’altezza di 1metro non parliamo più quindi di fasce da 30cm
Significa che da luglio in poi i progettisti non possono più decidere in base soltanto a valutazioni legate al solo cantiere specifico o all’esperienza ma devono rispettare la legge.
ilDM 03-03 – 2022 é stato prorogato?